NOVITA’ SULLE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ACCORDI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN AMBITO DI DIRITTO DI FAMIGLIA
L’art. 6 del D.L. 132/2014, così come modificato dal D.LGS. 149/2022, prevede al comma 3-ter che l’accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, sia trasmesso senza indugio a mezzo PEC, a cura di uno degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
La trasmissione a questo Consiglio dell’Ordine deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo PEC: deposito.negoziazioneassistita.ordinebusto@pec.it
Le disposizioni di cui all’art. 6 comma 3-ter si applicano con riferimento ai procedimenti di negoziazione assistita instaurati dal 1° marzo 2023.
L’accordo trasmesso deve essere firmato digitalmente dall’avvocato che effettua la trasmissione al Consiglio dell’Ordine.
Il nullaosta del PM. Può essere contenuto nello stesso file dell’accordo, se, invece, è trasmesso con file separato questo deve necessariamente essere firmato digitalmente dalla Procura.
Il Consiglio dell’Ordine curerà la conservazione degli accordi ricevuti in apposito archivio e, se richiesto, ne rilascia copia autentica alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto.
Ai fini dell’archiviazione dell’Accordo, da parte del Consiglio dell’Ordine, non possono essere considerate le copie trasmesse, ai sensi dell’art. 11 D.L. 132/2014, attraverso il gestionale del CNF.
Rimane obbligatorio il caricamento dell’Accordo di negoziazione nel Gestionale del CNF ai fini statistici.