Fissazione primo incontro di mediazione ex art. 8 D. Lgs. 28/2010
Gentili Colleghi,
in riferimento ai procedimenti di mediazione si rammenta come ai sensi dell’art. 8, comma 1, D. Lgs. 28/2010, modificato a far tempo dal 30/06 u.s. dalla riforma “Cartabia”, “…il primo incontro fra le parti.. deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.”.
Il termine di durata della procedura di mediazione, inoltre, come espressamente previsto dall’art. 6, comma 2, D. Lgs. 28/2010, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
Vi invitiamo pertanto a tenere conto del dato normativo all’atto del deposito delle istanze di mediazione nel corrente periodo estivo, atteso che il primo incontro potrebbe essere fissato nel mese di agosto con conseguente indifferibilità dello stesso laddove non vi siano ancora contatti con la parte chiamata o un suo difensore o non vi sia intesa sul punto.
Certi di aver fatto cosa gradita nel segnalare quanto sopra, auguriamo a tutti buon lavoro.
Con i migliori saluti.
Referenti Area Mediazione
Avv. Marina Colbertaldo
Avv. Giorgio Ambrosetti